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Settore Vincolo Idrogeologico

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Descrizione

Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 ed il successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno "possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923). Nel territorio della Comunità Montana le aree soggette a vincolo idrogeologico interessano parte della superficie territoriale di tutti i Comuni Membri: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano S/S. Per verificare se un intervento previsto ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico è possibile consultare la cartografia delle aree perimetrate disponibile presso la Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, il Settore Difesa del Suolo della Provincia di Modena in via J. Barozzi n.340 (Cartografia su base C.T.R. 1:25000), gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato (Cartografia su base I.G.M. 1:25000) e gli Uffici Tecnici dei Comuni sopraindicati.

Competenza

Le funzioni amministrative inerenti il vincolo idrogeologico, sono state delegate dalla Regione Emilia Romagna alle Comunità Montane ed ai Comuni territorialmente esclusi ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (artt. 148, 149, 150 e 151). Per effetto del principio dell'esercizio in forma associata delle funzioni del vincolo idrogeologico      la Comunità Montana del Frignano, la Comunità Montana dell'Appennino Modena Ovest ed i Comuni di Fiorano, Maranello e Sassuolo gestiscono il vincolo idrogeologico in forma associata. L'esercizio istruttorio è pertanto svolto da un'unica struttura tecnico/amministrativa. La legge regionale 3/1999, con l'art. 150 ha stabilito nuove norme relativamente al Vincolo idrogeologico, definendo, in particolare, un nuovo assetto procedurale finalizzato alla semplificazione istruttoria. La disciplina del vincolo idrogeologico definita dalla legge regionale 3/1999 prevede due regimi: uno autorizzatorio (art. 150-2° comma), relativo agli interventi di maggior rilievo, ed uno di comunicazione di inizio attività (art. 150-7° comma), relativo ad opere di modesta entità, sostanzialmente assimilabile ad una procedura di silenzio-assenso. I tempi previsti per le due istruttorie sono i seguenti:  

procedura di autorizzazione: espressione dell'Ente competente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione (L.R. 3/1999, art. 150-3° comma);

procedura di comunicazione di inizio attività: l'Ente competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 3267/1923. Qualora l'Ente delegato non si esprima entro il termine predetto, i lavori possono senz'altro essere iniziati (L.R. 3/1999, art. 150-8° comma);  

La nuova disciplina contempla anche una categoria di opere comportanti modesti scavi, da non assoggettare ad alcuna procedura.  

Gli elenchi delle opere da assoggettare a procedura di autorizzazione, a sola comunicazione di inizio attività e l'elenco delle opere da non assoggettare ad alcuna procedura sono contenuti nella direttiva regionale il cui testo integrale è innanzi riportato.

  Un'altra innovazione di rilievo introdotta dalla legge regionale 3/1999 (art. 150-5°comma) nell'ottica della semplificazione, consiste nell'aver eliminato, in prospettiva, la necessità della preventiva autorizzazione con riferimento ad opere previste nei perimetri urbanizzati degli abitati. Sarà in effetti compito dello strumento urbanistico comunale definire anche "le tipologie di edificazione consentita, le modalità d'intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità...". Tale semplificazione diventerà effettivamente operativa a seguito di avvenute procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, come definite al 6° comma dell'art. 150. Sino ad allora, anche gli interventi previsti all'interno dei perimetri autorizzati dovranno essere sottoposti a procedura di autorizzazione o di comunicazione di inizio attività.

Recapiti / Riferimenti:

Indirizzo: Via Rocca, 1 - 41045 Montefiorino (MO)
Responsabile: Flavio Tazzioli tel 0536 962702 fax 0536 965312 Geologo: Daniele Piacentini tel 0536 962703